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21 Febbraio 2025

Bonus pubblicità confermato anche per il 2025

Grazie al bonus pubblicità sarà possibile ottenere fino al 75% di credito d’imposta sugli investimenti in corso d’anno che superino di almeno l’1% quelli effettuati nel 2024

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Grazie a questa opportunità, hai la possibilità di ottenere fino al 75% di credito sugli investimenti pubblicitari per chi ha investito almeno l’1% in più rispetto all’anno precedente. Sono agevolabili gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea e/o in formato digitale ma non su emittenti televisive o radiofoniche.

Il credito d’imposta è riconosciuto: alle imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato; ai lavoratori autonomi, incluse le professioni regolamentate; agli enti non commerciali.

Misura del credito e investimenti agevolabili

Dal 2023, il credito d’imposta spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro all’anno. Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.

L’agevolazione è subordinata al valore incrementale che deve essere non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili effettuati nell’anno precedente. Ne consegue che, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che: nel 2025 registreranno un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2024; nel 2025 registreranno un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2024; inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2025.

Il credito è riconosciuto per investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati del Direttore responsabile. Sono ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle agenzie di stampa purché la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ovvero presso il ROC, e sia dotata della figura del direttore responsabile.

L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria.

Le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate; non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento. Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

Come usufruire del credito

Per accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare: dal 1° al 31 marzo dell’anno di riferimento, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato; dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per confermare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e potranno essere presentate direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

Nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese, documento d’identità). Tuttavia, l’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da soggetti autorizzati. Tale attestazione riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese e deve essere prodotta e allegata alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile: esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (12), con codice tributo “6900”, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.  In assenza di specifiche disposizioni in senso contrario, il credito d’imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

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