Con il decreto Sostegni bis è stata uniformata la disciplina in materia di credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Il decreto ha portato il bonus pubblicitario fino al 50% degli investimenti fatti sui giornali, sulle radio e nelle tv nazionali non partecipate dallo Stato.
L’opinione di Publimedia Italia in merito alla normativa è che si debba fare pubblicità non tanto per averne un vantaggio fiscale, quanto per posizionare e rafforzare il brand, generare nuovi flussi sui PdV, ottenere nuovi Clienti e incrementare i fatturati, insomma: è bene fare pubblicità per crescere e rafforzare la propria mission aziendale. Detto questo, riceverne anche un beneficio in termini di credito d’imposta, non guasta mai.
Per ogni ulteriore info suggeriamo di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, invece per tutte le pratiche consigliamo di rivolgersi al proprio consulente fiscale. Ad ogni modo di seguito proponiamo una breve guida sul bonus fiscale.
Rispetto a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, il decreto Sostegni bis ha eliminato la distinzione in due regimi prevista per il bonus pubblicità. E cioè: regime ordinario per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali, il quale prevedeva un beneficio fiscale pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché equivalente all’1% delle spese pubblicitarie simili fatte nell’anno precedente e sul medesimo mezzo di informazione; regime straordinario per le campagne su quotidiani e periodici, anche digitali. In questo caso si otteneva un bonus fino al 50% degli investimenti effettuati.
Per il 2021-2022 sono state confermate le risorse destinate alle agevolazioni che ammontano a:
Invece quelle per l’anno 2023 equivalgono a 45 milioni di euro.
Gli investimenti pubblicitari per i quali si può richiedere il beneficio fiscale sono quelli fatti su:
Restano esclusi invece:
Il beneficio fiscale per l’anno 2021 può essere richiesto da:
Grazie alle novità del Decreto Sostegni bis, possono accedere al credito d’imposta anche le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
Dunque, per i titolari di partita IVA che rientrano tra quelli elencati prima e che hanno fatto comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nel periodo tra il 1° ed il 31 ottobre 2021, è tempo di confermare la prenotazione entro il 10 febbraio 2022. Queste le direttive che arrivano dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.
Le modalità d’invio sono rimaste le stesse: va fatta domanda all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite i servizi online appositamente predisposti. Sul sito dell’Agenzia è, infatti, disponibile il modello di comunicazione telematica e sono definite le modalità per la presentazione, ai fini della fruizione del credito di imposta.
L’apposita procedura è disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
La domanda per accedere invece al bonus 2022 va presentata:
Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editore stila un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto. In seguito, dopo questo passaggio, sul sito del Dipartimento sarà pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del bonus pubblicità.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Questa procedura va fatta a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .
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