Bonus pubblicità 2022: la guida completa

Il decreto Sostegni bis conferma il beneficio fiscale fino al 50% degli investimenti fatti sui giornali, sulle radio e nelle tv nazionali non partecipate dallo Stato
Con il decreto Sostegni bis è stata uniformata la disciplina in materia di credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Il decreto ha portato il bonus pubblicitario fino al 50% degli investimenti fatti sui giornali, sulle radio e nelle tv nazionali non partecipate dallo Stato.
L’opinione di Publimedia Italia in merito alla normativa è che si debba fare pubblicità non tanto per averne un vantaggio fiscale, quanto per posizionare e rafforzare il brand, generare nuovi flussi sui PdV, ottenere nuovi Clienti e incrementare i fatturati, insomma: è bene fare pubblicità per crescere e rafforzare la propria mission aziendale. Detto questo, riceverne anche un beneficio in termini di credito d’imposta, non guasta mai.
Per ogni ulteriore info suggeriamo di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, invece per tutte le pratiche consigliamo di rivolgersi al proprio consulente fiscale. Ad ogni modo di seguito proponiamo una breve guida sul bonus fiscale.
Indice
- Bonus pubblicità: cosa cambia rispetto alla Legge di Bilancio 2021
- Quali investimenti rientrano nel bonus
- Chi può richiedere il beneficio
- Quando inviare la dichiarazione
- Bonus pubblicità 2022: domande al via dal 1° marzo
- Come usare il credito d’imposta
Bonus pubblicità: cosa cambia rispetto alla Legge di Bilancio 2021
Rispetto a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, il decreto Sostegni bis ha eliminato la distinzione in due regimi prevista per il bonus pubblicità. E cioè: regime ordinario per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali, il quale prevedeva un beneficio fiscale pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché equivalente all’1% delle spese pubblicitarie simili fatte nell’anno precedente e sul medesimo mezzo di informazione; regime straordinario per le campagne su quotidiani e periodici, anche digitali. In questo caso si otteneva un bonus fino al 50% degli investimenti effettuati.
Le risorse destinate al bonus
Per il 2021-2022 sono state confermate le risorse destinate alle agevolazioni che ammontano a:
- 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
- 25 milioni di euro per quelli fatti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Invece quelle per l’anno 2023 equivalgono a 45 milioni di euro.
Quali investimenti rientrano nel bonus
Gli investimenti pubblicitari per i quali si può richiedere il beneficio fiscale sono quelli fatti su:
- tv e radio, analogiche o digitali, iscritte al ROC;
- giornali quotidiani e periodici, in versione cartacea e digitale, registrati presso il Tribunale o il ROC, che hanno un Direttore responsabile.
Restano esclusi invece:
- gli investimenti fatti per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare televendite di beni e servizi;
- quelli effettuati per trasmettere o acquistare spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a giochi, scommesse con vincite in denaro, messaggi vocali e pronostici;
- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
Chi può richiedere il beneficio
Il beneficio fiscale per l’anno 2021 può essere richiesto da:
- imprese;
- enti non commerciali;
- lavoratori autonomi.
Grazie alle novità del Decreto Sostegni bis, possono accedere al credito d’imposta anche le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
- hanno programmato investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
- non hanno fatto investimenti pubblicitari nel 2020;
- hanno avviato la loro attività nel corso del 2021.
Quando presentare la dichiarazione sostitutiva
Dunque, per i titolari di partita IVA che rientrano tra quelli elencati prima e che hanno fatto comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nel periodo tra il 1° ed il 31 ottobre 2021, è tempo di confermare la prenotazione entro il 10 febbraio 2022. Queste le direttive che arrivano dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.
Come presentare la domanda
Le modalità d’invio sono rimaste le stesse: va fatta domanda all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite i servizi online appositamente predisposti. Sul sito dell’Agenzia è, infatti, disponibile il modello di comunicazione telematica e sono definite le modalità per la presentazione, ai fini della fruizione del credito di imposta.
L’apposita procedura è disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Bonus pubblicità 2022: domanda al via dal 1° marzo
La domanda per accedere invece al bonus 2022 va presentata:
- dal 1° al 31 marzo 2022. In questo lasso di tempo è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, cioè in sintesi “prenotare” il bonus, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
- dal 1° al 31 gennaio 2023, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Gli ammessi al bonus
Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editore stila un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 aprile 2023, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (DIE) della PCM ha approvato e reso noto l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, anno 2022.
È importante ricordare che la fruizione del credito è condizionata al controllo preventivo da parte delle imprese “di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis“, secondo quanto indicato all’art. 2, comma 1, del provvedimento di approvazione dell’elenco.
Come usare il credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Questa procedura va fatta a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .
In caso di illegittima fruizione, revoca del beneficio
Qualora in sede di registrazione dell’aiuto nel RNA, l’Agenzia delle Entrate dovesse verificare l’impossibilità della registrazione per superamento dell’importo complessivo concedibile in base anche al tipo di aiuto de minimis, questo causerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione. Di seguito, si passerebbe al recupero dell’agevolazione indebitamente percepita (art. 10, commi 1 e 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115).