Bonus pubblicità, la comunicazione va fatta dal 1° al 31 ottobre

Slittano i termini ma le condizioni non cambiano – Vale per prenotare il credito d’imposta per gli investimenti su carta stampata e siti di informazione
Il lasso temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio del bonus pubblicità è spostato dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021). Lo ha stabilito il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota del 31 agosto scorso, pubblicata sul proprio sito internet, in cui comunica che si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”). E questo perché sono stati necessari interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, come riportato anche nel sito di Uspi.
La nuova finestra temporale e le modalità di invio
Quindi, come accennato sopra, i termini per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio sono posticipati dal 1° al 31 ottobre 2021. Resta invariata, invece, la modalità di presentazione della domanda telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. Accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.
Le comunicazioni fatte precedentemente sono valide
Il Dipartimento editoria conferma che “le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide”. Da sottolineare che, per gli investitori pubblicitari, la prenotazione del credito di imposta è obbligatoria per usufruire della agevolazione. Pertanto, con questo nuovo rinvio, anche gli investitori pubblicitari che non si sono iscritti nell’elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 marzo scorso, possono usufruire dell’agevolazione mandando la comunicazione nel mese di ottobre 2021.
Il fondo vale 90 milioni
Si ricorda che il Decreto Sostegni-bis ha uniformato la disciplina del credito d’imposta prevista per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sulla stampa. Inoltre, viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta e viene fissato un nuovo sportello per la prenotazione del credito. In particolare, prima di queste modifiche, per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta veniva concesso secondo un doppio regime: ordinario e straordinario.
Il regime straordinario era previsto per le campagne pubblicitarie sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale) e prevedeva un credito pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari su tale mezzo, anche se non incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
Il regime ordinario era invece previsto per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali e prevedeva un credito pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. Il credito d’imposta, a seguito delle modifiche, è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi, nonché agli enti non commerciali, nella misura unica del 50% del valore di tutti investimenti pubblicitari, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
L’applicazione del credito d’imposta estesa anche a tv e radio
Inoltre, viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione del credito. In particolare, è riconosciuto per investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:
- sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati del Direttore responsabile. Sono ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle agenzie di stampa purché la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 47/1948, ovvero presso il ROC e sia dotata della figura del direttore responsabile;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
- sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

