Il lasso temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio del bonus pubblicità è spostato dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021). Lo ha stabilito il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota del 31 agosto scorso, pubblicata sul proprio sito internet, in cui comunica che si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”). E questo perché sono stati necessari interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, come riportato anche nel sito di Uspi.
Quindi, come accennato sopra, i termini per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio sono posticipati dal 1° al 31 ottobre 2021. Resta invariata, invece, la modalità di presentazione della domanda telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. Accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.
Il Dipartimento editoria conferma che “le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide”. Da sottolineare che, per gli investitori pubblicitari, la prenotazione del credito di imposta è obbligatoria per usufruire della agevolazione. Pertanto, con questo nuovo rinvio, anche gli investitori pubblicitari che non si sono iscritti nell’elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 marzo scorso, possono usufruire dell’agevolazione mandando la comunicazione nel mese di ottobre 2021.
Si ricorda che il Decreto Sostegni-bis ha uniformato la disciplina del credito d’imposta prevista per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sulla stampa. Inoltre, viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta e viene fissato un nuovo sportello per la prenotazione del credito. In particolare, prima di queste modifiche, per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta veniva concesso secondo un doppio regime: ordinario e straordinario.
Il regime straordinario era previsto per le campagne pubblicitarie sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale) e prevedeva un credito pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari su tale mezzo, anche se non incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
Il regime ordinario era invece previsto per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali e prevedeva un credito pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. Il credito d’imposta, a seguito delle modifiche, è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi, nonché agli enti non commerciali, nella misura unica del 50% del valore di tutti investimenti pubblicitari, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Inoltre, viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione del credito. In particolare, è riconosciuto per investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:
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