Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: tempo fino al 31 gennaio per presentare la dichiarazione sostitutiva

“Chi non rispetta tale termine perde il beneficio”, spiega Confindustria Emilia
Per usufruire del bonus del 75% delle spese sostenute relativamente all’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali la normativa in vigore prevede che il soggetto interessato debba presentare:
- una specifica richiesta a carattere “prenotativo”, che doveva essere presentata dall’1.10 al 31.10.2019;
- una dichiarazione degli investimenti effettuati nell’anno, che per gli investimenti effettuati nel 2019 va presentata dall’1.1 al 31.1.2020.
Nel dettaglio
A ricordarlo è Confindustria Emilia area Centro, che ricorda: “Ai fini del credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’ art. 57 bis del DL 50/2017, occorre presentare dall’1 al 31 gennaio la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Chi non rispetta tale termine perde il beneficio”.
Come noto, a regime, il bonus in commento spetta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
Nello specifico, i soggetti che abbiano presentato per il 2019 la comunicazione per l’accesso al bonus di cui all’art. 57 bis del DL 50/2017, possono presentare la dichiarazione sostitutiva. All’atto della presentazione della dichiarazione sostitutiva, la procedura informatica riproporrà i dati della relativa comunicazione per l’accesso validamente presentata nel mese di ottobre, con la possibilità di confermare o di modificare (solo in diminuzione) gli importi richiesti. Tecnicamente la dichiarazione deve essere trasmessa tramite l’apposita piattaforma disponibile nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi. L’invio può essere effettuato direttamente o anche tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti. Dopo questo passaggio, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Competenza dei costi sostenuti
Confindustria ricorda che “Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b) articolo 109 TUIR, in base al quale ‘i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate’. Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento”.
Documentazione
Nessun documento deve essere allegato alla dichiarazione. Tutta la documentazione deve essere conservata per i controlli successivi ed esibita su richiesta dell’Amministrazione.
Il soggetto beneficiario dovrà quindi conservare per i controlli successivi, ed esibire su richiesta dell’Amministrazione, tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari) e attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti.
Da ultimo si rileva, che l’art. 1 comma 762 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), modificando il comma 1 dell’art. 57-bis del DL 50/2017, ha disposto che le agevolazioni in questione sono concesse nei limiti del regime “de minimis” (regolamento Ue 1407/2013; regolamento Ue 717/2014 per il settore agricolo).